Questo blog nasce come guida al complesso mondo del diritto privato! Non vuole assolutamente sostituirsi al manuale ma credo vi possa dare una mano per capire i concetti fondamentali, da integrare poi con il libro!

Buono studio!


Sito in costruzione.

sabato 7 novembre 2009

Esecuzione Forzata del Credito

Quando il debitore è inadempiente, l'ordinamento riconosce al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto in giudizio, ma ottenuta la condanna del debitore all'adempimento non è detto che ildebitore adempia spontaneamente, si passa allora al processo esecutivo, al fine di realizzare coattivamente la proprio pretesa.
L'esecuzione forzata (o coattiva) si riferisce agli strumenti utilizzati alla realizzazione coattiva dell'obbligazione (e non si attua soltanto quando il creditore abbia ottenuto una sentenza di condanna del debitore).
Presupposti:
  • credito deve essere certo, liquido ed esigibile
  • è necessario un titolo giustificativo della pretesa
  • dimostrare al magistrato che la pretesa è fondata
  • presenza di un titolo esecutivo (sentenze che abbiano condannato il debitore all'adempimento; provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva; atti e titoli di credito ai quali sia attribuita tale efficacia dall'ordinamento; atti ricevuti da un notaio o da un ufficiale autorizzato dalla legge. Oggi anche una serie di atti dell'UE.

L'esecuzione in forma specifica è lo strumento che meglio realizza l'interesse del creditore; le modalità dipendono dal tipo di prestazione dovuta:
  • ■ se l'obbligazione ha come oggetto la consegna di una cosa specifica, il creditore può pretendere la consegna con lo spossessamento coattivo eseguito dall'ufficiale giudiziario.
  • Per le obbligazioni che hanno come oggetto un fare, bisogna distinguere se la prestazione inadempiuta è fungibile o no, soltanto nel primo caso si può ottenere una esatta esecuzione, sebbene non direttamente dal debitore (ma a spese del debitore). Nelle obbligazioni infungibili il creditore può ottenere solo il risarcimento del danno.
  • Nelle obbligazioni negative, oltre che al risarcimento, il creditore ha diritto alla distruzione o non al compimento dell'opera (distruzione a spese del debitore), se la distruzione non è possibile solo il risarcimento del danno.
  • Nei rapporti che hanno per oggetto la conclusione di un contratto si può chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Il giudice emetterà un provvedimento che sostituisce, per ciò che riguarda gli effetti, il contratto non concluso; e può prendere la forma di una sentenza costitutiva quando il giudice pronuncerà un'ordinanza.
L'esecuzione per espropriazione è una forma di esecuzione per equivalente e caratterizza l'adempimento coattivo delle obbligazioni pecuniarie. È disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile artt 483 ss e si divide in due fasi:
  • PIGNORAMENTO: consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che si assoggettano all'espropriazione. Il debitore non perde il diritto di proprietà, viene soltanto limitato il suo potere di disposizione.
  • VENDITA FORZATA o ASSEGNAZIONE: dopo il pignoramento il creditore può scegliere di far vendere i beni espropriati e rifarsi sul ricavato oppure chiedere che quei beni vengano assegnati (in questo caso si trasferisce la proprietà dei beni al creditore)

Per evitare il processo esecutivo, lungo e dispendioso, il debitore può offrire ai suoi creditori o ad alcuni di essi l'incarico di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato a soddisfazione dei loro crediti. Questo incarico si perfeziona con un contratto in forma scritta, cessione dei beni al creditore, e il debitore non può più disporre dei beni ceduti anche se rimane proprietario dei beni. Per ciò ha diritto di controllo su questa amministrazione e diritto di ricevere un rendiconto e l'eventuale residuo. Liquidati i beni, i creditori ripartiranno fra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti e il debitore sarà liberato nei limiti di quanto i creditori hanno ricevuto. L'incarico è irrevocabile e il debitore può recedere solo adempiendo la sua obbligazione.

venerdì 6 novembre 2009

Garanzia Generica e Garanzie Specifiche Patrimoniali e Personali

La garanzia generica vincola tutto il patrimonio del debitore, presente e futuro.
Però questo vincolo non può significare l'impossibilità del debitore di disporre dei suoi beni: sarebbe un limite sproporzionato rispetto alle finalità della garanzia oltre che un intralcio alla circolazione dei beni e una limitazione che annullerebbe la libertà. Debitore e creditore sono tenuti a comportarsi secondo correttezza, dunque il debitore (riguardo alla garanzia generica) non deve porre in pericolo l'eventuale soddisfazione della pretesa creditoria e al creditore spettano dei poteri che rendono possibile il suo intervento quando il debitore metta in pericolo la garanzia generica.

Tali poteri sono:
  • l'azione surrogatoria che attribuisce al creditore il potere di esercitare i diritti e le azioni che spettano al debitore nei confronti di terzi e che il debitore trascura di esercitare. La sostituzione si può realizzare sia in giudizio sia in sede extra giudiziaria (esempio con l'intimidazione). Presupposti sono: l'interza del debitore nell'esercizio dei suoi diritti; il pregiudizio del creditore; la patrimonialità e la disponibilità da parte del creditore dei diritti non esercitati dal debitore verso i terzi. Non avviene per i diritti personalissimi e i diritti reali.
  • l'azione revocatoria, volta a tutelare il creditore di fronte alle attività poste in essere dal debitore e che diminuiscano il suo patrimonio, ad esempio se il debitore vende un appartamento, il denaro è facilmente eludibile dall'aggressione del creditore. Il creditore può far dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Presupposti: è necessario che si tratti di un atto di disposizione del patrimonio del debitore; è necessario che l'atto arrechi un pregiudizio alle ragioni del creditore; è necessario che sia posto in essere con la consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore (anche se non si richiede l'intenzione di arrecare un danno, basta che sappia). Anche i terzi vanno tutelati e il legislatore distingue se l'atto è a titolo oneroso o gratuito: soltanto nel primo caso è necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio. Quando è a titolo gratuito il legislatore preferisce tutelare il creditore di fronte al terzo. Effetti dell'azione revocatoria (che si prescrive in 5 anni): produce l'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto pregiudizievole posto in essere dal debitore, anche se l'atto è valido e produce i suoi effetti tra le parti sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dei terzi che non hanno agito in revocatoria. I diritti dei terzi sono fatti salvi se erano in buona fede.
  • il sequestro conservativo viene attuato quando il creditore ha il timore di perdere la garanzia patrimoniale, il giudice può disporre il sequestro conservativo dei beni del debitore. Il debitore non ha più la disponibilità dei beni sequestrati, con la conseguenza che le alienazioni e gli atti aventi oggetto i beni sequestrati non hanno effetto nei confronti del creditore sequestrante. Viene nominato un custode, che il giudice può scegliere tra i creditori che offrono maggiori garanzie.
Le garanzie specifiche patrimoniali, invece, permettono al creditore il garantirsi dell'adempimento facendo sorgere sul patrimonio del debitore alcune garanzie appunto specifiche.
Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e l'ipoteca.

Il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazione della particolare natura del credito. Il legislatore riconosce in alcuni crediti un fondamento particolarmente meritevole e, quindi, rende possibile in capo al creditore la nascita del diritto di essere preferiti rispetto ad altri creditori, in caso di inadempimento del creditore. Soltanto la legge attribuisce i privilegi, che possono essere generali (se hanno come oggetto tutti i beni mobili del debitore) o speciali (se hanno come oggetto determinati beni, mobili o immobili del del debitore).
I privilegi generali non danno diritto sui beni del debitore ma soltanto un diritto ad essere preferiti nella soddisfazione del credito rispetto a chi non vanti cause di prelazione. I privilegi speciali, invece, attribuiscono al creditore un diritto di seguito e si possono esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi successivamente alla loro costituzione.

I privilegi possono confliggere tra loro sia con altre cause legittime di prelazione. Quando su un medesimo bene vi sono più privilegi, l'ordine è stabilito dal legislatore in considerazione della causa del credito. Quando confligge con un pegno o un'ipoteca vale l'art. 2748: il pegno vale sul privilegio speciale mentre il privilegio su beni immobili è preferito all'ipoteca.

Pegno ed ipoteca sono diritti reali di garanzia.
Attribuiscono al creditore la facoltà di espropriare, anche nei confronti di un terzo acquirente, i beni oggetto della garanzia e di essere preferito, sul prezzo ricavato dall'espropriazione di questi, nella soddisfazione del credito rispetto agli altri creditori. Al creditore viene riconosciuto un diritto di seguito: può sempre far espropriare la cosa se è stata ceduta ad altri. Inoltre, la cosa può appartenere anche a altri diversi dal debitore (cc.dd. Terzi datori di garanzia), che garantiscono con il loro bene l'adempimento della prestazione.
Il terzo datore, per evitare l'espropriazione, può soltanto adempiere l'obbligazione e poi agire in regresso nei confronti del debitore. Caratteristiche di ipoteca e pegno sono: accessorialità, specificità e indivisibilità.

Il pegno attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in garanzia (art 2728) e si costituisce con un atto di autonomia privata (attraverso la consegna della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa).
In pegno possono essere costituiti i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e diriritti aventi a oggett beni mobili; inoltre si estende sia agli accessori sia agli accrescimenti delal cosa anche se non possono essere oggetto di pegno i beni futuri). Essenziale è lo spossessamento del debitore (che si deve verificare per tutta la durata dle pegno), il debitore deve essere posto nell'impossibilità di disporre del bene offetto della garanzia. Il creditore è tenuto a custodire la cosa e ne p responsabile in caso di deterioramento e della perdita (questo non vale se non ne ha la materiale disponibilità). Quando ne diviene possessore, il creditore pignoratizio non può usare la cosa senza il consenso del costituente (debitore o terzo datore), salvo che lu'uso sia necessario pe la sua conservazione (es azienda); non può neppure darla in pegno o concederne ad altri il godimento. Può invece tenere per se i frutti, se in pegno è stata concessa una cosa fruttifera (deve imputare i frutti prima alle spese e poi al capitale).
In caso di inadempimento, il creditore può chiedere l'espropriazione del bene in pegno: entro 5 giorni dalla richiesta di adempimento può chiederne la vendita e ottnere il ricavato; oppure può chiederne l'assegnazione, in questo caso però, siccome il creditore si deve soddisfare fino all'adempimento del debito, si deve fare una stima della cosa.

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche contro il terzo acquirente, i beni oggetto della garanzia e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall'espropriazione. Si differenzia dal pegno per i beni che ne possono costituire offetto: i beni immobili con le loro pertinenze, l'usufrutto di beni immobili, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta, le rendite dello Stato e i beni mobili registrati.
Come il pegno, si enstende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato. Diversamente dal pegno, si costituisce con la sua iscrizione presso i registri immobiliari dei luoghi dove l'immobile si trova; l'iscrizione svolge una funzione di pubblicità costitutiva, e per avvenire c'è bisogni che risulti da un fatto che la giustifichi (titolo per l'iscrizione). Dal fatto giustificativo si distinguono l'ipoteca legale (se trova giustificazione nella legge stessa quando sussistono determinati presupposti), ipoteca giudiziale (a seguito di sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di un'altra obbligazione) e ipoteca volontaria (quando sono gli stessi soggetti che dichiarano di volerla iscrivere, anche unilateralmente).
Poichè su un medesimo bene si possono iscrivere più ipoteche è necessario coordinarle per formare un ordine preferenziale dei creditori ipotecari per quando si procederà all'espropriazione. Si assegna ad ogni ipoteca un grado, corrispondente al numero d'ordine di iscrizione. Se vi sono più ipoteche del medesimo grado, queste concorrono tra loro in proporzione sul ricavo della vendita dei beni esprorpiati.
L'ipoteca si estingue per cause riguardanti il credito (con l'estinzione dell'obbligazione) o il rapporto ipotecario (con il perimento del bene ipotecato, la rinuncia del creditore, con la vendita forzata).

Spesso le garanzie patrimoniali non sono possibili o perchè il patrimonio è insufficiente o perchè sui beni del debitore sono già state costituite altre garanzie; inoltre le garanzie patrimoniali necessitano di procedimenti lunghi e dispendiosi, ecco allora la necessità di prevedere altre forme di garanzia: le garanzie personali si costituiscono non sui beni del bebitore ma sull'intero patrimonio di terzi soggetti che, affiancandosi al debitone, diventano garanti dell'adempimento.

Con la fideiussione un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente (con tutto il suo patrimonio) verso il creditore garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936). Come le garanzie patrimoniali anche questa si pone in una relazione di accessorietà rispetto all'obbligazione altrui (principale) e ne segue le sorti. Pur essendo 3 i soggetti, si costituisce con un accordo tra il terzo e il creditore dal quale risulti espressamente la volontà di prestare la garanzia fideiussoria ed è efficace anche se il debitore non ne è a conoscenza.
Il fideiussore diventa obbligare in solido, anche se è previsto il BENEFICIO DI ESCUSSIONE, in cui si stabilisce che il fideiussore non sia tenuto ad adempiere se il creditore non abbia prima agito sui beni del debitore principale. In caso di più fideiussori possono richiedere il BENEFICIO DI DIVISIONE, con cui ciascun fideiussore garantisce una sola parte di debito e soltanto per questa parte può essere escusso. L'adempimento da parte del fideiussore crea la nascita del diritto di regresso nei confronti del debitore principale e, nel caso, contro gli altri fideiussori per la loro quota.

Il mandato di credito è un contratto con il quale una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito un incarico, a fare credito ad un terzo, in nome o per proprio conto (es quando una banca accetta di fare credito ad un universitario su espressa richiesta dei genitori di quest'ultimo). Chi conferisce l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Con il contratto autonomo di garanzia il garante (di solito una banca o un'assicurazione) “a prima richiesta” deve adempiere l'obbligazione garantita. Il garante è estraneo completamente al rapporto princiapale e ha soltanto azione di regresso nei confronti del debitore principale, il quale, successivamente, avrà la possibilità di agire nei confronti del creditore per la ripetizione della prestazione non dovuta (ad esempio se l'obbligazione principale è nulla).

Infine, con la lettera di patronage un soggetto (detto patrocinante o patron) presenta a una banca un altro soggetto (patrocinato) fornendo notizie utili ai fini della costituzione a vantaggio di quest'ultimo di un mutuo o di una apertura di credito.

Responsabilità Patrimoniale del Debitore e Par Condicio Creditorum

Per tutelare il creditore dall'inadempimento, il legislatore predispone una serie di strumenti che mirano a vincolare i beni del debitore alla soddisfazione della pretesa creditoria. Dunque, si parla di responsabilità patrimoniale del debitore, nel senso che risponde dell'adempimento dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (salvo i beni assolutamente impignorabili previsti dalla legge, come vestiti, letti, assegni alimentari).

Escluse le ipotesi delle obbligazioni pecuniarie, difficilmente questo avrà come effetto quello di soddisfare il creditore, ma sarà idoneo a fargli ottenere l'equivalente monetario del danno subito.

La garanzia patrimoniale che ha per oggetto l'intero patrimonio è detta
generica, ma vi cono anche le garanzie specifiche, perché collegate ad un bene specifico.

Secondo il principio di par condicio creditorum se un debitore ha più creditori, questi devono essere tutti sullo stesso piano, avere le stesse possibilità di vedere soddisfatte le rispettive pretese sui beni del debitore (art. 2741).

La possibilità di soddisfazione e il rischio di insolvenza sono ripartiti in modo uguale fra tutti i
creditori a prescindere dal tempo nel quale sono sorte le obbligazioni. A tutela di tale principio il legislatore ha previsto il DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO, con il quale si conviene che, in caso di insolvenza, la proprietà della cosa data in garanzia passa al creditore (art. 2744). Il divieto si fonda sul fatto che il più delle volte la cosa data in garanzia ha un valore superiore a quello della
prestazione dovuta.
Il principio della par condicio creditorum non è comunque assoluto. E' previsto che sono eccezioni
le cause legittime di prelazione (privilegi, pegno e ipoteca). Il titolare di una causa legittima di
prelazione è preferito rispetto agli altri creditori. Ulteriore limite è il diritto di ritenzione, cioè il
diritto del creditore di trattenere la cosa da restituire al debitore finché questi non adempia
l'obbligazione.

Inadempimento

L'inadempimento si ha quando il rapporto obbligatorio rimane inattuato definitivamente.
Può essere assoluto o relativo, ma in realtà è sempre tale, a prescindere dalla completa o parziale inesecuzione della prestazione. Il creditore infatti può rifiutare una prestazione parziale, sia per quanto riguarda il caso di impossibilità sopravvenute sia per l'impossibilità temporanea, infatti l'obbligazione si può anche estinguere se il creditore non vi ha più interesse.

Le cause di inadempimento posso essere molteplici (impossibilità economica, scarsità delle materie prime oggetto della prestazione ecc.), ma l'art 1218 carica il debitore in maniera spropositata rispetto al creditore, addossando al creditore i rischi dell'inadempimento, ma ascrivendo al debitore qualsiasi difficoltà.
Ciò significa che il debitore può si dimostrare di che la causa non sia imputabile a lui, ma l'impossibilità dovrebbe essere in ogni caso oggettiva e assoluta; e neppure dimostrare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia potrebbe servire nel caso l'impossibilità non sia oggettiva e assoluta. Per le obbligazioni pecuniarie il principio dell'impossibilità non imputabile non opera, salvo rarissime eccezioni.


Il risarcimento del danno si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica).
L'obbligazione risarcitoria mira a ristorare il creditore della perdita subita mediante l'imposizione in capo al debitore di una nuova obbligazione avente come oggetto una somma di denaro.
La quantificazione del risarcimento del danno è una sanzione rapportata all'effettivo danno provocato dall'inadempimento. Inoltre, quando il comportamento del creditore concorra a provocare il danno, il risarcimento può essere diminuito, secondo la gravita della colpa, oppure non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, il risarcimento è dovuto quando si dimostri l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento): non tutti i danni dunque sono risarcibili, soltanto quelli che derivano dalla condotta del debitore.


La clausola penale è utile per scoraggiare il creditore a non adempiere la prestazione. Con essa le parti possono preventivamente quantificare il presumibile danno derivante dall'inadempimento stabilendone l'ammontare a prescindere dall'effettivo danno (quindi anche maggiore, aggiungendo alla funzione risarcitoria, anche una funzione sanzionatoria). Può essere prevista anche come corrispettivo in previsione di un recesso dal contratto (multa penitenziale): il recesso avrà affetto quando sarà eseguita la prestazione stabilita.


La caparra confirmatoria si ha quando al momento della conclusione del contratto, una parte da all'altra una somma di denaro; se il contratto viene eseguito, la caparra adempie la funzione di acconto della prestazione; se non viene eseguito, la parte che ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto e trattenerla. Se invece inadempiente è la parte che ha trattenuto la caparra le situazioni si capovolgono: dovrà restituire il doppio di quanto ricevuto. Inoltre, l'inadempiente può sempre ricorrere agli strumenti ordinari per la risoluzione del contratto.


L'inadempimento va distinto dal ritardo nell'adempimento che si realizza quando, pur scaduto il termine dell'adempimento, il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione e la prestazione è ancora possibile. Il ritardo può essere semplice (quello alla scadenza del termine e di regola non produce effetti, esempio se un'automobile viene consegnata con qualche giorno di ritardo) e imputabile (quando il ritardo semplice si protrae determinando una serie di conseguenze, come la prescrizione o l'impossibilità della prestazione). Il legislatore riconosce il diritto del creditore di difendersi da questo ritardo con la mora del debitore, che si determina in un ritardo imputabile al debitore che lo fa considerare inadempiente.
E' necessario che il creditore manifesti l'intollerabilità del ritardo con un atto formale: intimidazione o richiesta di adempimento fatta per iscritto: da questo atto unilaterale recettizio conseguono l'interruzione della prescrizione e l'aggravarsi della posizione del debitore. (l'intimidazione non è necessaria in alcune ipotesi, come l'atto illecito).
Gli effetti sono:
  • il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati al creditore per il ritardo;
  • il rischio dell'impossibilità della prestazione ricade sul debitore;
  • l'impossibilità non è imputabile, salvo che dimostri che l'oggetto sarebbe perito comunque, anche presso il creditore.
Per le obbligazioni pecuniarie il creditore è esonerato dal dimostrare il danno subito, dal giorno stesso della mora sono dovuti gli interessi legali o stabiliti da un accordo. Se il creditore dimostra di avere subito un danno superiore può pretendere un risarcimento maggiore.
Più particolare è il rapporto tra le imprese e tra le imprese e la P.A per i corrispettivi dovuti in esecuzione di contratti di compravendita, il semplice ritardo nel pagamento determina la costituzione in mora del debitore.


Il creditore è in mora quando, senza un motivo legittimo, rifiuta la prestazione del debitore, offertagli nei modi di legge, o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Dunque così facendo provoca un danno al debitore, e il legislatore lo tutela imponendo la mora al creditore.
Per costituire in mora il creditore, l'offerta del debitore deve essere formale (o solenne), cioè essere fatta tramite un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che provvederà o a offrire materialmente la cosa o la somma di denaro, o a notificare la richiesta di ricevere la prestazione.
L'offerta solenne può essere reale, quando l'obbligazione ha per oggetto denaro, oppure per intimazione, in tutti gli altri casi (è detta offerta secondo gli usi quando si parla di obbligazioni di fare). Con la costituzione in mora, i rischi dell'inadempimento si spostano sul creditore, dandogli diritto al risarcimento ma non liberandolo dall'obbligazione.

Modificazioni Soggettive

La modificazione del soggetto del rapporto può avvenire sia dal lato attivo (attraverso la cessazione del credito e la surrogazione per pagamento), sia dal lato passivo (con la delegazione, l'espromissione e l'accollo).

Con la successione nella situazione soggettiva attiva, la situazione rimane inalterata: il soggetto subentrante deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e il soggetto passivo non deve vedere la sua posizione aggravata, almeno senza il suo consenso.

CESSIONE DEL CREDITO (art. 1260 c.c.)
La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore originario (c.d. cedente) trasferisce il suo credito ad un altro soggetto (c.d. concessionario) che diverrà nuovo creditore.
Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito sostituendosi un nuovo creditore a quello originario.
La cessione può realizzare una vendita (in cambio di un corrispettivo), una donazione (con spirito di liberalità) o essere effettuata al posto dell'adempimento (per estinguere un debito).
Dunque, sarà sottoposta, compatibilmente alle disposizioni per essa espressamente stabilite dagli artt. 1260ss, alla disciplina dello specifico contratto nel cui il trasferimento si inserisce. Anche se vi sono talune disposizioni applicabili a prescindere dal contratto nel quale la cessione del credito si inserisce.
Vanno distinte le CESSIONI A TITOLO GRATUITO: quando la garanzia è dovuta soltanto quando al donante è imposta la garanzia per evizione. Il cedente non è tenuto a garantire la solvenza del credito (c.d cessione pro soluto), salvo che ne abbia assunto espressamente l'impegno (c.d. Cessione pro solvendo): in questo secondo caso la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del concessionario.
Nelle CESSIONI A TITOLO ONEROSO il cedente è tenuto a garantire al concessionario l'esistenza del credito al tempo della cessione.
La cessione attua il trasferimento del credito con il semplice consenso delle parti (anche se la partecipazione del debitore ceduto non è necessario, ma deve comunque venirne a conoscenza).
Non tutti i crediti sono cedibili, incedibili sono: i crediti strettamente personali (es alimenti) e quelli espressamente indicati dal legislatore, oppure stabiliti dalle parti (e questa decisione
deve comunque rispondere ad un interesse meritevole di tutela).

IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
Il pagamento con surrogazione fa subentrare il terzo nella medesima situazione soggettiva: il terzo avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri, e le stesse eccezioni del precedente titolare.
Può avvenire secondo tre procedimenti:
  • PER VOLONTA' DEL CREDITORE (art. 1201): si realizza quando un terzo adempie nei confronti del creditore il debito. Il creditore, ricevendo l'adempimento, può surrogare i proprio diritti al terzo, ma ciò deve avvenire espressamente e contemporaneamente all'adempimento.
  • PER VOLONTA' DEL DEBITORE (art. 1202): quando il debitore chiede a mutuo una somma di danaro ad un terzo all'espresso scopo di utilizzare quella somma per l'adempimento del suo debito. E' necessario che mutuo e quietanza risultino da un atto avente data certa, con l'indicazione della destinazione della somma di denaro nel mutuo.
  • SURROGAZIONE LEGALE: prevista in particolari casi stabiliti dal legislatore.


Un debitore può essere più o meno solvibile di un altro, può adempiere la prestazione in maniera diversa; per questo motivo nelle modificazioni del soggetto passivo vi è bisogno del consenso del creditore: senza consenso, si può solo affiancare al debitore un altro soggetto, ma non sostituirlo.
Dunque, bisogna distinguere le vere e proprie ipotesi di successione nel debito (sostituzioni privative, che liberano il debitore) da quelle che realizzano un fenomeno cumulativo. Nelle sostituzioni privative inoltre bisogna distinguere quelle che lasciano invariata la situazione da quelle che, modificando un elemento essenziale del rapporto, lo estinguono costituendone uno nuovo.

Il legislatore prevede tre ipotesi di modificazioni dal lato passivo:

DELEGAZIONE
Il debitore (c.d delegante) si accorda con un terzo (c.d. Delegato) affinché questi prometta al creditore (c.d delegatario) di adempiere l'obbligazione, assuma, cioè, l'obbligazione nei confronti del suo creditore.
Il creditore delegatario può accettare o meno: se accetta può liberare (delegazione privativa) il debitore originario, o non liberarlo (delegazione cumulativa), affiancando al debitore il nuovo soggetto. Con la contitolarità non si crea un'obbligazione solidale, dunque il creditore non ha la possibilità di scegliere il soggetto al quale richiedere l'adempimento.
Bisogna distinguere tra:
  • assunzione del debito causale (quando nell'atto di assunzione di richiama il rapporto di valuta o di provvista) in questo caso il terzo può opporre al creditore sia le eccezioni che il debitore delegante poteva opporre sulla base del rapporto di valuta sia del rapporto di provvista;
  • assunzione del debito pura (se nell'atto dell'assunzione non viene dichiarato nessun rapporto) il terzo non può opporre al creditore nessuna eccezione delegazione di pagamento: il debitore chiede al terzo di eseguire immediatamente l'adempimento. Il terzo se accetta di pagare estinguerà sia l'obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario, sia la suo obbligazione verso il debitore delegante.

ESPROMISSIONE
L'espromissione si realizza un accordo tra terzo (espromittente) e creditore (espromissario) sulla base del quale il terzo assume verso il creditore il debito del debitore originario (espromesso). Si distingue dalla delegazione perché il terzo agisce senza delegazione del debitore.
Tipi di espromissione:
  • cumulativa: il terzo diviene obbligato in solido insieme al debitore espromesso;
  • privativa: il terzo diviene unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio;
  • novativa: il terzo diviene unico debitore; il vecchio rapporto obbligatorio si estingue.
ACCOLLO
Il debitore (accollato) e un terzo (accollante) si accordano che questi assuma il debito del primo; il creditore (accollatario) rimane estraneo all'accordo ma se aderisce all'accollo può decidere se liberare il creditore o meno (in questo caso si crea un accollo cumulativo).

Modi di Estinzione dell'Obbligazione Diversi dall'Adempimento

Gli artt. 1230 disciplinano i cc.dd. Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, che sono: la novazione, la remissione del debito, la confusione, la compensazione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Di questi solo alcuni realizzano l'interesse del creditore, e per questo vengono detti MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI: novazione, confusione e compensazione.
Gli altri, che non realizzano l'interesse del creditore, vengono detti MODI NON SOTISFATTORI: remissione del debito e impossibilità sopravvenuta delle prestazione. Inoltre, i fatti estintivi si possono realizzare o per effetto immediato della legge (MODI ESTINTIVI NON NEGOZIALI: impossibilità sopravvenuta e confusione) o per effetto di un negozio (MODI ESTINTIVI NEGOZIALI: novazione, remissione del debito compensazione volontaria.

NOVAZIONE (art. 1230 c.c.)
La novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Si ha estinzione perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo.
Solitamente si distinguono novazione oggettiva (quando si sostituisce all'obbligazione originaria l'oggetto o il titolo) e novazione soggettiva (quando si sostituisce un soggetto ma in questo caso non si parla di vera e propria novazione, perché il cambio del soggetto non determina l'estinzione di una obbligazione, ma soltanto una sua modifica). Quando si parla di novazione si parla sempre di novazione oggettiva.
Presupposti della novazione:
  • obbligazione originaria da novare: la mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione
  • aliquid novi rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto o nel titolo
  • animus novandi: deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova.
CONFUSIONE (art. 1253 c.c.)
La confusione si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore (si diventa titolari di entrambi le situazioni soggettive, di creditore e debitore). La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà. Se i debiti erano garantiti da terzi,l'estinzione dell'obbligazione verificatasi in seguito alla compensazione, comporterà anche la cessazione delle garanzie da loro prestate. Analogamente a quanto accade per la compensazione, la confusione non può operare in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Se, infine, vengono a confondersi le qualità di debitore e fideiussore, la fideiussione si estingue a meno che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita.

COMPENSAZIONE (art. 1241 c.c.)
La compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Esistono 3 tipi di compensazione:
compensazione legale (art. 1243 c.c.) opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
  • omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili
  • liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare
  • esigibili: quando non sono sottoposti né a termine ne è condizione
compensazione giudiziale (art. 1243 c.c.comma 2)si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile è pronta soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.
compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) anche quando i debiti i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti. L'effetto estintivo consegue non alla legge o al giudice ma dall'accordo delle parti.
Con la compensazione si evita un inutile scambio tra debitore e creditore; in certi casi, tuttavia, la compensazione non è ammessa per la natura dei crediti e dei debiti reciproci.
L'articolo 1246 del codice civile indica i casi in cui la compensazione non si verifica, nonostante l'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge. In particolare si vieta la compensazione per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per la restituzione di cose depositate o date in comodato, per crediti dichiarati impignorabili, per rinunzia alla compensazione e negli altri casi in cui il divieto è stabilito dalla legge come nell'ipotesi in cui il credito abbia natura alimentare.

REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.)
Con la remissione del debito il creditore rinunzia in tutto in parte al suo credito nei confronti del debitore. La comunicazione al debitore della remissione fa estinguere l'obbligazione salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. E' un negozio a titolo gratuito che non necessita di particolari formalità per la sua validità. Vi sono alcuni crediti per cui la remissione non è possibile: ad esempio i crediti alimentari e da lavoro.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE (art. 1256 c.c.)
L'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile.
L'impossibilità deve essere:
  • sopravvenuta: deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione
  • oggettiva e assoluta: la prestazione deve essere oggettivamente impossibile e non divenuta impossibile solo per il debitore che, ad esempio, non può invocare l'impossibilità adducendo di non avere i mezzi economici per adempiere
  • non imputabile al debitore: il debitore non deve aver causato con il suo comportamento impossibilità della prestazione, ad esempio provocando la distruzione del bene da consegnare. L'impossibilità quindi, deve derivare da caso fortuito o da forza maggiore
  • definitiva: l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento.
Altre ipotesi relative all'impossibilità fanno riferimento alla impossibilità temporanea: consiste in una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione. L'impossibilità temporanea produce però l'estinzione all'obbligazione se perdura fino a quando
  1. in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla
  2. il creditore non ha più interesse all'adempimento impossibilità parziale: la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile; non provoca l'estinzione dell'obbligazione se è possibile eseguirla per la parte rimanente. In questo caso il debitore si libera dell'obbligazione eseguendola prestazione per la parte che rimasta possibile.

Adempimento

E' il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta esecuzione dell'obbligazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia ha la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore.

Fa propriamente riferimento a un comportamento del debitore mirato alla realizzazione tendenziale degli interessi del creditore, quindi si riferisce anche ai doveri di correttezza di entrambe le parti (art. 1175), alla diligenza (art. 1176) e la cooperazione del creditore (art. 1206).
Non è un atto libero, ciò che importa è l'attuazione del rapporto e anche nel caso di incapacità d'agire del debitore, questo è tenuto ad adempiere all'obbligazione, anche se (art. 1178) può richiedere il risarcimento del di eventuali danni subiti se il creditore ne approfitti della sua condizione di incapacità.
Una diversa prestazione di quella dedotta in obbligazione non potrà ne essere pretesa dal creditore né eseguita dal debitore per liberarsi: anche se l'ordinamento riconosce all'autonomia delle parti la possibilità di convenire una diversa prestazione (quantitativamente o qualitativamente).
(art. 1181) il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, anche se questo potere non è assoluto. E' consentito il rifiuto salvo che “la legge o gli usi dispongano diversamente”, ad esempio quando è contrario ai doveri di solidarietà, ai canoni di correttezza o di buona fede.
RIFIUTO DI UNA PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONCORDATA (art. 1197). In questo caso però se il creditore è consenziente, il debitore si potrà liberare eseguendo un'altra prestazione.
Bisogna distinguere questa fattispecie dalla novazione, perché nella novazione si realizza una vicenda estintivo-costitutiva, mentre questo caso ha come effetto la modificazione del rapporto, è un negozio modificativo.

Diligenza del Debitore
Art. 1176, impone al debitore di essere diligente: i soggetti si devono comportare correttamente, ed anche il creditore, che non può pretendere di più di quanto previsto dal debitore.
Il comportamento che bisogna tenere è commisurato, in via di massima, dal legislatore al:
  • comportamento del buon padre di famiglia, nelle cc.dd. obbligazioni di risultato
  • quello che si richiede secondo la natura delle attività (adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di una professione, ad esempio il medico) cc.dd. Obbligazioni di mezzo
La diligenza diviene un parametro oggettivo dell'adempimento: non si fa riferimento alla diligenza che è in grado di porre in essere quel debitore, ma alla diligenza che dovrebbe tenere un debitore medio in una determinata circostanza.
Anche se oggettiva, la diligenza è necessariamente specifica alla concreta obbligazione e fornisce utili indicazioni per individuare il comportamento da tenere nell'adempimento.
Deve essere, inoltre, al dovere di solidarietà (art.2 cost.) perché deve salvaguardare gli interessi l'interesse altrui, me nei limiti entro i quali ciò non comporti un sacrificio intollerabile per l'interesse proprio.
Inoltre, la diligenza è rilevante anche per la responsabilità: può costituire uno stato di colpa per l'inadempimento di una prestazione.

Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento, in linea di principio, l'obbligazione va adempiuta alla scadenza.
Tutte le obbligazioni devono avere un termine di adempimento, anche se le parti possono prevederne la mancanza con un patto in cui il creditore si impegni a non chiedere la prestazione a tempo indeterminato, rendendo l'obbligazione inesigibile.
Salvo questo accordo, se il termine non è previsto, il creditore può esigere immediatamente l'adempimento, a meno che gli usi o la natura della prestazione non impongano la determinazione di un termine: in questo caso sta al giudice fissare la data se le parti non si accordano.
Se il termine di adempimento è nell'interesse del debitore (come avviene di solito), il creditore non potrà esigere prima della scadenza, ma il debitore potrà adempiere in ogni caso la prestazione.
Solo in alcuni casi il creditore potrà richiedere la prestazione immediata, si parla di decadenza del beneficio del termine, e si ha quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzieche aveva dato.
Se il termine è fissato nell'interesse del creditore, questo può pretendere l'adempimento in qualsiasi momento, mentre il debitore non potrà eseguirla anticipatamente.

Il luogo dell'adempimento è stabilito dalle parti o determinato dagli usi.
In mancanza si osservano 3 regole (art.1185):
  • se l'obbligazione è di consegnare una cosa certa è determinata, la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava cosa quando l'obbligazione è sorta;
  • se l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione. Se questo domicilio e diverso da quello che aveva il creditore al tempo della nascita l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto, previa dichiarazione al creditore, eseguire il pagamento al proprio domicilio;
  • in tutti gli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Imputazione di pagamento
Quando un debitore debba adempiere più obbligazioni della medesima specie allo stesso creditore, ma si presenti da lui per eseguire un solo pagamento, il legislatore riconosce al debitore il diritto di dichiarare al momento dell'adempimento e a prescindere dal consenso del creditore, quale debito intende estinguere.
In mancanza della dichiarazione del debitore, il potere di scelta spetterà al creditore che rilascerà apposita quietanza indicando il debito cui imputare il pagamento.
Se manca la specificazione della dichiarazione sulla quietanza accettata dal debitore, valgono le regole dell'art. 1193:
  • mancando entrambe le dichiarazioni il pagamento deve essere imputato al debito scaduto
  • se vi sono più debiti scaduti a quello meno garantito
  • tra quelli più garantiti a quello più oneroso
  • tra più debiti onerosi a quello più antico
Se tutti questi criteri non si riscontrano, l'imputazione andrà fatta proporzionalmente ai vari debiti.

Vicende delle Obbligazioni: Nascita

Come in ogni rapporto, le obbligazioni nascono, hanno un loro ciclo di realizzazione e poi si estinguono.

I fatti (Fonti delle obbligazioni) che sono reputati idonei a far nascere un vincolo obbligatorio sono elencati nell'art. 1173 c.c.:
  • contratti
  • volontà unilaterale
  • fatto illecito
  • ogni altro fatto diverso da quelli precedenti idoneo a produrle. Quest'ultima indicazione specifica l'idea di atipicità delle obbligazioni.

Obbligazioni Solidali, Parziali e Naturali

Le obbligazioni solidati sono obbligazioni con più soggetti in cui vi è solidarietà (per accordo o per legge):
  • se ci sono più debitori (SOLIDARIETA' PASSIVA) il vincolo di solidarietà nasce automaticamente (presunzione di solidarietà art 1294) salvo che l'ordinamento o le parti non prevedano diversamente.
  • se ci sono più creditori (SOLIDARIETA' ATTIVA) la solidarietà deve essere espressamente prevista e mira ad agevolare l'adempimento del debitore.
Con la solidarietà ciascun debitore può essere costretto all'adempimento dell'intera prestazione (così si annulla il rischio di insolvenza del creditore) e liberare così tutti gli altri debitori (anche se può agire in regresso nei confronti degli altri condebitori, e allo stesso modo anche il creditore nei confronti degli altri concreditori). Allo stesso modo il creditore può pretendere l'adempimento dell'intera obbligazioni dal debitore il quale è liberato così nei confronti degli altri creditori.

Le obbligazioni parziali, invece, sono tutte quelle con pluralità di soggetti in cui non vi è solidarietà, ognuno può adempiere e pretendere soltanto per la propria parte. Dal lato attivo si presume sempre che l'obbligazione sia parziaria, mentre dal lato passivo va espressamente stabilita.

Infine, le obbligazioni naturali (disciplinate dall'art 2034) sono particolari tipi di obbligazioni in quanto sorgono da specifici doveri morali e sociali. Non se ne può pretendere l'adempimento che deve essere spontaneo, ma se questo avviene non è possibile chiederne la ripetizione (ad esempio per i debiti di gioco). Caratteristiche sono l'irripetibilità, la spontaneità, l'esistenza di un dovere morale e civico e la capacità d'agire.

Obbligazioni Soggettivamente Complesse

Le obbligazioni soggettivamente complesse sono quelle con una pluralità di soggetti e si distinguono in:
  1. OBBLIGAZIONI DIVISIBILI : quando non vi è nessun vincolo di solidarietà e può essere adempiuta parzialmente. Ciascuno dei creditori non può domandare che la sua parte di credito e ciascuno dei debitori non è tenuto ad adempiere che la propria parte di credito.
  2. OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI : art. 1316 l'obbligazione è indivisibile quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto non suscettibile di divisione per sua natura (indivisibilità assoluta) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (indivisibilità relativa). Sono regolate dalle norme sulle obbligazioni solidali (art 1317), perché il creditore potrà richiedere a uno qualsiasi dei debitori l'intera prestazione.

Obbligazioni Oggettivamente Complesse

Le obbligazioni oggettivamente complesse sono obbligazioni con più prestazioni e si distinguono in:
  1. OBBLIGAZIONI CUMULATIVE : non si è in presenza, realmente, di più prestazioni, bensì di un'unica prestazione contraddistinta da una pluralità di comportamenti (es. vendita, mantenimento e consegna di una libreria)
  2. OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE : presenza di una pluralità di prestazioni, ma al debitore è data la possibilità di liberarsi con l'esecuzione di soltanto una di esse (artt. 1285) (es. concorso a premio in cui è possibile scegliere il premio tra le alternative) Se la scelta non viene fatta nel termine stabilito, il legislatore prevede 2 soluzioni: se spetta al debitore scegliere, ma non esegue, la scelta viene fatta dal creditore e viceversa. Art. 1288: quando una scelta (quando le scelte sono due) è impossibile, l'obbligazione diviene semplice e si dovrà eseguire la prestazione rimasta.
  3. OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE : vi è un'unica prestazione, ma è data la possibilità al debitore di liberarsi eseguendone una diversa.

Obbligazioni Pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie hanno come oggetto una somma di denaro e costituiscono la forma più comune e importante nel traffico degli affari. Sono obbligazioni di dare.
Problema: la capacità del denaro di conservare nel tempo il valore economico: potere d'acquisto.
Art. 1277: principio nominalistico: i debiti pecuniari si estinguono secondo il valore nominale della moneta di pagamento. Ma questo principio si applica solo ai DEBITI DI VALUTA: cioè debiti la cui determinazione è fissata fin dall'origine in relazione ad una determinata somma di denaro (do
5000 ricevo 5000).
Mentre, nei DEBITI DI VALORE la loro determinazione è fissata con riferimento a un valore diverso dal denaro (es. obbligazioni di risarcimento)
Per ovviare agli effetti negativi del principio nominalistico, sono previste alcune clausole per far conservare al denaro dedotto dall'obbligazione più o meno lo stesso valore: es. indicizzando la situazione la costo della vita. Inoltre utilizzando anche gli interessi, che vanno a formare un'altra obbligazione (accessoria) che segue le sorti della principale.

Elementi della prestazione

L'art. 1174 c.c. mette in evidenza i due elementi essenziali delle obbligazioni:
  • INTERESSE DEL CREDITORE
  • PATRIMONIALITA '
L'interesse del creditore assume il carattere di elemento essenziale del rapporto obbligatorio e ne deve giustificare la nascita e l'accompagna per tutto la sua durata: se dovesse venir meno l'obbligazione si estinguerebbe o modificherebbe. L'interesse può anche essere non patrimoniale (diversamente dalla prestazione che deve essere economicamente valutabile).

La patrimonialità è l'elemento che contraddistingue le obbligazioni dagli obblighi ed indica la traduzione in termini monetari del comportamento al quale è tenuto il debitore.
Il problema è valutare un comportamento e tradurlo in termini monetari: la valutazione può essere svolta sulla base della considerazione che di quel comportamento facciano i soggetti (VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA PATRIMONIALITA') oppure sul determinato contesto sociale (VALUTAZIONE OGGETTIVA).
Il problema non si pone per quelle prestazioni che hanno una loro più o meno precisa valutazione di mercato, ma si pone in riguardo a tutti quei comportamenti, assunti come oggetto dell'obbligazione, che non ricevono dal mercato una considerazione.
Molto spesso, utili parametri sono le le previsioni di una clausola penale o di un corrispettivo, giacché queste previsioni indicherebbero che le parti hanno già valutato economicamente il comportamento.
La patrimonialità della prestazione è resa necessaria per distinguere le obbligazioni da una serie di doveri nei confronti dei quelli l'ordinamento non reputa di dover vincolare il soggetto allo stesso modo delle obbligazioni.
La prestazione ha natura patrimoniale quando è valutabile economicamente secondo la considerazione che di essa si ha in un contesto sociale e perché le persone sono disposte a un sacrificio economico per goderne dei vantaggi conseguenti. Ha dunque un carattere relativo (al contesto) e storico.
La patrimonialità non è mai lasciata al libero arbitrio dei soggetti: la prestazione deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore meritevole di tutela.

Comportamento Positivo e Negativo

Quando un'obbligazione ha come oggetto un comportamento positivo possiamo distinguere tra prestazione del dare e prestazione del fare.

Le prestazioni del dare si caratterizzano per la consegna di una cosa determinata o per il pagamento di una somma di denaro.
Le obbligazioni che hanno ad oggetto una prestazione del dare si differenziano in:
  1. OBBLIGAZIONI GENERICHE: hanno nel contenuto cose individuate solo nel genere (es. un quintale di grano)
  2. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: hanno per contenuto una cosa determinata (es. un fondo di mia proprietà)
Questa distinzione è importante perché i tempi di trasferimento sono diversi.


Le prestazioni del fare riguardano lo svolgimento di una attività oppure obbligo di concludere un contratto.
Una prima distinzione è tra:
  1. OBBLIGAZIONI DEI MEZZI: es. medico che cura una persona ma non può impegnarsi a guarirla. (LA DILIGENZA SI VALUTA A SECONDA LA NATURA DELL'ATTIVITA' ESERCITATA)
  2. OBBLIGAZIONE DI RISULTATO: es. acquisto di un automobile (DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA)
La distinzione è rilevante per la diversa diligenza richiesta per l'adempimento.

Una seconda distinzione è tra:
  1. OBBLIGAZIONE FUNGIBILE: possono essere adempiute da chiunque (es. somma di denaro)
  2. OBBLIGAZIONE INFUNGIBILE: devono essere adempiute da un determinato soggetto personalmente (es. chirurgo)
Le obbligazioni che hanno come oggetto un comportamento negativo hanno il fine di conservare una situazione preesistente, dunque astenersi dal porre in essere un comportamento o sopportare un comportamento altrui.

La prestazione

Per Prestazione di una obbligazione si intende tenere un certo comportamento, che deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Il comportamento del debitore (profilo strutturale) e l'interesse del creditore (profilo funzionale del rapporto) si pongono in RELAZIONE DI STRUMENTALIA': in questa dimensione, la prestazione diviene OGGETTO DELL'OBBLIGAZIONE.

Dal punto di vista del CONTENUTO, la prestazione può consistere in un COMPORTAMENTO POSITOVO o in un COMPORTAMENTO NEGATIVO.

La distinzione delle obbligazioni sulla base della prestazione è rilevante nelle ipotesi di esecuzione forzata della prestazione (artt. 2939ss).

Lezione Precedente: Le Obbligazioni
Lezione Successiva: Comportamento Positivo>

Le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono il nucleo centrale del diritto civile patrimoniale per l'importanza che assumono, nella moderna economia, gli strumenti finanziari: non vi può essere attività se non attraverso la costituzione di relazioni economiche e , principalmente, attraverso i contratti, cioè quei fatti aventi contenuto patrimoniale e ipotizzati quale tipica fonte dei rapporti obbligatori.
Non vi è una definizione, ma possono essere definite come:
vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore si impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regoledell'ordinamento giuridico.

Dunque, quando si parla di obbligazioni si fa riferimento a due contrapposte situazioni soggettive, a una delle quali è imposta l'osservanza di un comportamento economicamente valutabile finalizzato alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e all'altra il potere di pretendere quel preciso comportamento.
La specificità del comportamento è l'elemento distintivo dell'obbligazione dal dovere; la sua natura patrimoniale invece lo differenzia dai semplici obblighi.
In quanto la libertà è situazione inalienabile e inviolabile dell'uomo, in quanto rapporto che limita la libertà di agire di un soggetto, l'obbligazione viene consentita dall'ordinamento quando corrisponde a una funzione socialmente utile e quindi in interesse degno di essere tutelato.
L'interesse del creditore assume il carattere di elemento essenziale del rapporto obbligatorio e nedeve giustificare la nascita e l'accompagna per tutto la sua durata: se dovesse venir meno
l'obbligazione si estinguerebbe o modificherebbe. L'interesse può anche essere non patrimoniale
(diversamente dalla prestazione che deve essere economicamente valutabile).