Può essere assoluto o relativo, ma in realtà è sempre tale, a prescindere dalla completa o parziale inesecuzione della prestazione. Il creditore infatti può rifiutare una prestazione parziale, sia per quanto riguarda il caso di impossibilità sopravvenute sia per l'impossibilità temporanea, infatti l'obbligazione si può anche estinguere se il creditore non vi ha più interesse.
Le cause di inadempimento posso essere molteplici (impossibilità economica, scarsità delle materie prime oggetto della prestazione ecc.), ma l'art 1218 carica il debitore in maniera spropositata rispetto al creditore, addossando al creditore i rischi dell'inadempimento, ma ascrivendo al debitore qualsiasi difficoltà.
Ciò significa che il debitore può si dimostrare di che la causa non sia imputabile a lui, ma l'impossibilità dovrebbe essere in ogni caso oggettiva e assoluta; e neppure dimostrare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia potrebbe servire nel caso l'impossibilità non sia oggettiva e assoluta. Per le obbligazioni pecuniarie il principio dell'impossibilità non imputabile non opera, salvo rarissime eccezioni.
Il risarcimento del danno si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di denaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica).
L'obbligazione risarcitoria mira a ristorare il creditore della perdita subita mediante l'imposizione in capo al debitore di una nuova obbligazione avente come oggetto una somma di denaro.
La quantificazione del risarcimento del danno è una sanzione rapportata all'effettivo danno provocato dall'inadempimento. Inoltre, quando il comportamento del creditore concorra a provocare il danno, il risarcimento può essere diminuito, secondo la gravita della colpa, oppure non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso, il risarcimento è dovuto quando si dimostri l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno (il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento): non tutti i danni dunque sono risarcibili, soltanto quelli che derivano dalla condotta del debitore.
La clausola penale è utile per scoraggiare il creditore a non adempiere la prestazione. Con essa le parti possono preventivamente quantificare il presumibile danno derivante dall'inadempimento stabilendone l'ammontare a prescindere dall'effettivo danno (quindi anche maggiore, aggiungendo alla funzione risarcitoria, anche una funzione sanzionatoria). Può essere prevista anche come corrispettivo in previsione di un recesso dal contratto (multa penitenziale): il recesso avrà affetto quando sarà eseguita la prestazione stabilita.
La caparra confirmatoria si ha quando al momento della conclusione del contratto, una parte da all'altra una somma di denaro; se il contratto viene eseguito, la caparra adempie la funzione di acconto della prestazione; se non viene eseguito, la parte che ha ricevuto la caparra può recedere dal contratto e trattenerla. Se invece inadempiente è la parte che ha trattenuto la caparra le situazioni si capovolgono: dovrà restituire il doppio di quanto ricevuto. Inoltre, l'inadempiente può sempre ricorrere agli strumenti ordinari per la risoluzione del contratto.
L'inadempimento va distinto dal ritardo nell'adempimento che si realizza quando, pur scaduto il termine dell'adempimento, il creditore ha ancora interesse a ricevere la prestazione e la prestazione è ancora possibile. Il ritardo può essere semplice (quello alla scadenza del termine e di regola non produce effetti, esempio se un'automobile viene consegnata con qualche giorno di ritardo) e imputabile (quando il ritardo semplice si protrae determinando una serie di conseguenze, come la prescrizione o l'impossibilità della prestazione). Il legislatore riconosce il diritto del creditore di difendersi da questo ritardo con la mora del debitore, che si determina in un ritardo imputabile al debitore che lo fa considerare inadempiente.
E' necessario che il creditore manifesti l'intollerabilità del ritardo con un atto formale: intimidazione o richiesta di adempimento fatta per iscritto: da questo atto unilaterale recettizio conseguono l'interruzione della prescrizione e l'aggravarsi della posizione del debitore. (l'intimidazione non è necessaria in alcune ipotesi, come l'atto illecito).
Gli effetti sono:
- il debitore è tenuto a risarcire i danni provocati al creditore per il ritardo;
- il rischio dell'impossibilità della prestazione ricade sul debitore;
- l'impossibilità non è imputabile, salvo che dimostri che l'oggetto sarebbe perito comunque, anche presso il creditore.
Più particolare è il rapporto tra le imprese e tra le imprese e la P.A per i corrispettivi dovuti in esecuzione di contratti di compravendita, il semplice ritardo nel pagamento determina la costituzione in mora del debitore.
Il creditore è in mora quando, senza un motivo legittimo, rifiuta la prestazione del debitore, offertagli nei modi di legge, o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione. Dunque così facendo provoca un danno al debitore, e il legislatore lo tutela imponendo la mora al creditore.
Per costituire in mora il creditore, l'offerta del debitore deve essere formale (o solenne), cioè essere fatta tramite un pubblico ufficiale a ciò autorizzato che provvederà o a offrire materialmente la cosa o la somma di denaro, o a notificare la richiesta di ricevere la prestazione.
L'offerta solenne può essere reale, quando l'obbligazione ha per oggetto denaro, oppure per intimazione, in tutti gli altri casi (è detta offerta secondo gli usi quando si parla di obbligazioni di fare). Con la costituzione in mora, i rischi dell'inadempimento si spostano sul creditore, dandogli diritto al risarcimento ma non liberandolo dall'obbligazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.