L'esecuzione forzata (o coattiva) si riferisce agli strumenti utilizzati alla realizzazione coattiva dell'obbligazione (e non si attua soltanto quando il creditore abbia ottenuto una sentenza di condanna del debitore).
Presupposti:
- credito deve essere certo, liquido ed esigibile
- è necessario un titolo giustificativo della pretesa
- dimostrare al magistrato che la pretesa è fondata
- presenza di un titolo esecutivo (sentenze che abbiano condannato il debitore all'adempimento; provvedimenti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva; atti e titoli di credito ai quali sia attribuita tale efficacia dall'ordinamento; atti ricevuti da un notaio o da un ufficiale autorizzato dalla legge. Oggi anche una serie di atti dell'UE.
L'esecuzione in forma specifica è lo strumento che meglio realizza l'interesse del creditore; le modalità dipendono dal tipo di prestazione dovuta:
- ■ se l'obbligazione ha come oggetto la consegna di una cosa specifica, il creditore può pretendere la consegna con lo spossessamento coattivo eseguito dall'ufficiale giudiziario.
- Per le obbligazioni che hanno come oggetto un fare, bisogna distinguere se la prestazione inadempiuta è fungibile o no, soltanto nel primo caso si può ottenere una esatta esecuzione, sebbene non direttamente dal debitore (ma a spese del debitore). Nelle obbligazioni infungibili il creditore può ottenere solo il risarcimento del danno.
- Nelle obbligazioni negative, oltre che al risarcimento, il creditore ha diritto alla distruzione o non al compimento dell'opera (distruzione a spese del debitore), se la distruzione non è possibile solo il risarcimento del danno.
- Nei rapporti che hanno per oggetto la conclusione di un contratto si può chiedere al giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Il giudice emetterà un provvedimento che sostituisce, per ciò che riguarda gli effetti, il contratto non concluso; e può prendere la forma di una sentenza costitutiva quando il giudice pronuncerà un'ordinanza.
- PIGNORAMENTO: consiste nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore i beni, compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che si assoggettano all'espropriazione. Il debitore non perde il diritto di proprietà, viene soltanto limitato il suo potere di disposizione.
- VENDITA FORZATA o ASSEGNAZIONE: dopo il pignoramento il creditore può scegliere di far vendere i beni espropriati e rifarsi sul ricavato oppure chiedere che quei beni vengano assegnati (in questo caso si trasferisce la proprietà dei beni al creditore)
Per evitare il processo esecutivo, lungo e dispendioso, il debitore può offrire ai suoi creditori o ad alcuni di essi l'incarico di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato a soddisfazione dei loro crediti. Questo incarico si perfeziona con un contratto in forma scritta, cessione dei beni al creditore, e il debitore non può più disporre dei beni ceduti anche se rimane proprietario dei beni. Per ciò ha diritto di controllo su questa amministrazione e diritto di ricevere un rendiconto e l'eventuale residuo. Liquidati i beni, i creditori ripartiranno fra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti e il debitore sarà liberato nei limiti di quanto i creditori hanno ricevuto. L'incarico è irrevocabile e il debitore può recedere solo adempiendo la sua obbligazione.
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