Questo blog nasce come guida al complesso mondo del diritto privato! Non vuole assolutamente sostituirsi al manuale ma credo vi possa dare una mano per capire i concetti fondamentali, da integrare poi con il libro!

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venerdì 6 novembre 2009

Modi di Estinzione dell'Obbligazione Diversi dall'Adempimento

Gli artt. 1230 disciplinano i cc.dd. Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, che sono: la novazione, la remissione del debito, la confusione, la compensazione e l'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Di questi solo alcuni realizzano l'interesse del creditore, e per questo vengono detti MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI: novazione, confusione e compensazione.
Gli altri, che non realizzano l'interesse del creditore, vengono detti MODI NON SOTISFATTORI: remissione del debito e impossibilità sopravvenuta delle prestazione. Inoltre, i fatti estintivi si possono realizzare o per effetto immediato della legge (MODI ESTINTIVI NON NEGOZIALI: impossibilità sopravvenuta e confusione) o per effetto di un negozio (MODI ESTINTIVI NEGOZIALI: novazione, remissione del debito compensazione volontaria.

NOVAZIONE (art. 1230 c.c.)
La novazione si attua attraverso un contratto in base al quale le parti sostituiscono l'obbligazione originaria, che si estingue, con una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. Si ha estinzione perché le parti decidono volontariamente di far cessare il vecchio rapporto obbligatorio sostituendolo con uno nuovo.
Solitamente si distinguono novazione oggettiva (quando si sostituisce all'obbligazione originaria l'oggetto o il titolo) e novazione soggettiva (quando si sostituisce un soggetto ma in questo caso non si parla di vera e propria novazione, perché il cambio del soggetto non determina l'estinzione di una obbligazione, ma soltanto una sua modifica). Quando si parla di novazione si parla sempre di novazione oggettiva.
Presupposti della novazione:
  • obbligazione originaria da novare: la mancanza dell'obbligazione originaria rende nulla la novazione
  • aliquid novi rispetto alla vecchia obbligazione consistente nell'oggetto o nel titolo
  • animus novandi: deve risultare dall'accordo in maniera non equivoca la volontà di estinguere la vecchia obbligazione; in mancanza del animus novandi non vi sarà novazione e alla vecchia obbligazione, comunque rimasta in vita, si aggiungerà la nuova.
CONFUSIONE (art. 1253 c.c.)
La confusione si verifica quando in uno stesso soggetto si riuniscono le qualità di debitore e creditore (si diventa titolari di entrambi le situazioni soggettive, di creditore e debitore). La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà. Se i debiti erano garantiti da terzi,l'estinzione dell'obbligazione verificatasi in seguito alla compensazione, comporterà anche la cessazione delle garanzie da loro prestate. Analogamente a quanto accade per la compensazione, la confusione non può operare in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Se, infine, vengono a confondersi le qualità di debitore e fideiussore, la fideiussione si estingue a meno che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita.

COMPENSAZIONE (art. 1241 c.c.)
La compensazione si verifica quando due persone sono obbligate una verso l'altra per debiti e crediti reciproci; in questo caso i reciproci debiti e crediti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Esistono 3 tipi di compensazione:
compensazione legale (art. 1243 c.c.) opera automaticamente fin dal momento della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito quando questi siano:
  • omogenei: devono avere lo stesso oggetto, come due crediti di denaro o di cose fungibili
  • liquidi: quando sono esattamente determinati del loro ammontare
  • esigibili: quando non sono sottoposti né a termine ne è condizione
compensazione giudiziale (art. 1243 c.c.comma 2)si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, cioè non è esattamente determinato, ma è di facile è pronta soluzione. In questo caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.
compensazione volontaria (art. 1252 c.c.) anche quando i debiti i crediti reciproci non presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità, possono essere comunque compensati in base all'accordo delle parti. L'effetto estintivo consegue non alla legge o al giudice ma dall'accordo delle parti.
Con la compensazione si evita un inutile scambio tra debitore e creditore; in certi casi, tuttavia, la compensazione non è ammessa per la natura dei crediti e dei debiti reciproci.
L'articolo 1246 del codice civile indica i casi in cui la compensazione non si verifica, nonostante l'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge. In particolare si vieta la compensazione per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per la restituzione di cose depositate o date in comodato, per crediti dichiarati impignorabili, per rinunzia alla compensazione e negli altri casi in cui il divieto è stabilito dalla legge come nell'ipotesi in cui il credito abbia natura alimentare.

REMISSIONE DEL DEBITO (art. 1236 c.c.)
Con la remissione del debito il creditore rinunzia in tutto in parte al suo credito nei confronti del debitore. La comunicazione al debitore della remissione fa estinguere l'obbligazione salvo che il debitore dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. E' un negozio a titolo gratuito che non necessita di particolari formalità per la sua validità. Vi sono alcuni crediti per cui la remissione non è possibile: ad esempio i crediti alimentari e da lavoro.

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE (art. 1256 c.c.)
L'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile.
L'impossibilità deve essere:
  • sopravvenuta: deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione
  • oggettiva e assoluta: la prestazione deve essere oggettivamente impossibile e non divenuta impossibile solo per il debitore che, ad esempio, non può invocare l'impossibilità adducendo di non avere i mezzi economici per adempiere
  • non imputabile al debitore: il debitore non deve aver causato con il suo comportamento impossibilità della prestazione, ad esempio provocando la distruzione del bene da consegnare. L'impossibilità quindi, deve derivare da caso fortuito o da forza maggiore
  • definitiva: l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento.
Altre ipotesi relative all'impossibilità fanno riferimento alla impossibilità temporanea: consiste in una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione. L'impossibilità temporanea produce però l'estinzione all'obbligazione se perdura fino a quando
  1. in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla
  2. il creditore non ha più interesse all'adempimento impossibilità parziale: la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile; non provoca l'estinzione dell'obbligazione se è possibile eseguirla per la parte rimanente. In questo caso il debitore si libera dell'obbligazione eseguendola prestazione per la parte che rimasta possibile.

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