- OBBLIGAZIONI CUMULATIVE : non si è in presenza, realmente, di più prestazioni, bensì di un'unica prestazione contraddistinta da una pluralità di comportamenti (es. vendita, mantenimento e consegna di una libreria)
- OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE : presenza di una pluralità di prestazioni, ma al debitore è data la possibilità di liberarsi con l'esecuzione di soltanto una di esse (artt. 1285) (es. concorso a premio in cui è possibile scegliere il premio tra le alternative) Se la scelta non viene fatta nel termine stabilito, il legislatore prevede 2 soluzioni: se spetta al debitore scegliere, ma non esegue, la scelta viene fatta dal creditore e viceversa. Art. 1288: quando una scelta (quando le scelte sono due) è impossibile, l'obbligazione diviene semplice e si dovrà eseguire la prestazione rimasta.
- OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE : vi è un'unica prestazione, ma è data la possibilità al debitore di liberarsi eseguendone una diversa.
Questo blog nasce come guida al complesso mondo del diritto privato! Non vuole assolutamente sostituirsi al manuale ma credo vi possa dare una mano per capire i concetti fondamentali, da integrare poi con il libro!
Buono studio!
Sito in costruzione.
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venerdì 6 novembre 2009
Obbligazioni Oggettivamente Complesse
Le obbligazioni oggettivamente complesse sono obbligazioni con più prestazioni e si distinguono in:
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