Questo blog nasce come guida al complesso mondo del diritto privato! Non vuole assolutamente sostituirsi al manuale ma credo vi possa dare una mano per capire i concetti fondamentali, da integrare poi con il libro!

Buono studio!


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venerdì 6 novembre 2009

Modificazioni Soggettive

La modificazione del soggetto del rapporto può avvenire sia dal lato attivo (attraverso la cessazione del credito e la surrogazione per pagamento), sia dal lato passivo (con la delegazione, l'espromissione e l'accollo).

Con la successione nella situazione soggettiva attiva, la situazione rimane inalterata: il soggetto subentrante deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e il soggetto passivo non deve vedere la sua posizione aggravata, almeno senza il suo consenso.

CESSIONE DEL CREDITO (art. 1260 c.c.)
La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore originario (c.d. cedente) trasferisce il suo credito ad un altro soggetto (c.d. concessionario) che diverrà nuovo creditore.
Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito sostituendosi un nuovo creditore a quello originario.
La cessione può realizzare una vendita (in cambio di un corrispettivo), una donazione (con spirito di liberalità) o essere effettuata al posto dell'adempimento (per estinguere un debito).
Dunque, sarà sottoposta, compatibilmente alle disposizioni per essa espressamente stabilite dagli artt. 1260ss, alla disciplina dello specifico contratto nel cui il trasferimento si inserisce. Anche se vi sono talune disposizioni applicabili a prescindere dal contratto nel quale la cessione del credito si inserisce.
Vanno distinte le CESSIONI A TITOLO GRATUITO: quando la garanzia è dovuta soltanto quando al donante è imposta la garanzia per evizione. Il cedente non è tenuto a garantire la solvenza del credito (c.d cessione pro soluto), salvo che ne abbia assunto espressamente l'impegno (c.d. Cessione pro solvendo): in questo secondo caso la garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del concessionario.
Nelle CESSIONI A TITOLO ONEROSO il cedente è tenuto a garantire al concessionario l'esistenza del credito al tempo della cessione.
La cessione attua il trasferimento del credito con il semplice consenso delle parti (anche se la partecipazione del debitore ceduto non è necessario, ma deve comunque venirne a conoscenza).
Non tutti i crediti sono cedibili, incedibili sono: i crediti strettamente personali (es alimenti) e quelli espressamente indicati dal legislatore, oppure stabiliti dalle parti (e questa decisione
deve comunque rispondere ad un interesse meritevole di tutela).

IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE
Il pagamento con surrogazione fa subentrare il terzo nella medesima situazione soggettiva: il terzo avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri, e le stesse eccezioni del precedente titolare.
Può avvenire secondo tre procedimenti:
  • PER VOLONTA' DEL CREDITORE (art. 1201): si realizza quando un terzo adempie nei confronti del creditore il debito. Il creditore, ricevendo l'adempimento, può surrogare i proprio diritti al terzo, ma ciò deve avvenire espressamente e contemporaneamente all'adempimento.
  • PER VOLONTA' DEL DEBITORE (art. 1202): quando il debitore chiede a mutuo una somma di danaro ad un terzo all'espresso scopo di utilizzare quella somma per l'adempimento del suo debito. E' necessario che mutuo e quietanza risultino da un atto avente data certa, con l'indicazione della destinazione della somma di denaro nel mutuo.
  • SURROGAZIONE LEGALE: prevista in particolari casi stabiliti dal legislatore.


Un debitore può essere più o meno solvibile di un altro, può adempiere la prestazione in maniera diversa; per questo motivo nelle modificazioni del soggetto passivo vi è bisogno del consenso del creditore: senza consenso, si può solo affiancare al debitore un altro soggetto, ma non sostituirlo.
Dunque, bisogna distinguere le vere e proprie ipotesi di successione nel debito (sostituzioni privative, che liberano il debitore) da quelle che realizzano un fenomeno cumulativo. Nelle sostituzioni privative inoltre bisogna distinguere quelle che lasciano invariata la situazione da quelle che, modificando un elemento essenziale del rapporto, lo estinguono costituendone uno nuovo.

Il legislatore prevede tre ipotesi di modificazioni dal lato passivo:

DELEGAZIONE
Il debitore (c.d delegante) si accorda con un terzo (c.d. Delegato) affinché questi prometta al creditore (c.d delegatario) di adempiere l'obbligazione, assuma, cioè, l'obbligazione nei confronti del suo creditore.
Il creditore delegatario può accettare o meno: se accetta può liberare (delegazione privativa) il debitore originario, o non liberarlo (delegazione cumulativa), affiancando al debitore il nuovo soggetto. Con la contitolarità non si crea un'obbligazione solidale, dunque il creditore non ha la possibilità di scegliere il soggetto al quale richiedere l'adempimento.
Bisogna distinguere tra:
  • assunzione del debito causale (quando nell'atto di assunzione di richiama il rapporto di valuta o di provvista) in questo caso il terzo può opporre al creditore sia le eccezioni che il debitore delegante poteva opporre sulla base del rapporto di valuta sia del rapporto di provvista;
  • assunzione del debito pura (se nell'atto dell'assunzione non viene dichiarato nessun rapporto) il terzo non può opporre al creditore nessuna eccezione delegazione di pagamento: il debitore chiede al terzo di eseguire immediatamente l'adempimento. Il terzo se accetta di pagare estinguerà sia l'obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario, sia la suo obbligazione verso il debitore delegante.

ESPROMISSIONE
L'espromissione si realizza un accordo tra terzo (espromittente) e creditore (espromissario) sulla base del quale il terzo assume verso il creditore il debito del debitore originario (espromesso). Si distingue dalla delegazione perché il terzo agisce senza delegazione del debitore.
Tipi di espromissione:
  • cumulativa: il terzo diviene obbligato in solido insieme al debitore espromesso;
  • privativa: il terzo diviene unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio;
  • novativa: il terzo diviene unico debitore; il vecchio rapporto obbligatorio si estingue.
ACCOLLO
Il debitore (accollato) e un terzo (accollante) si accordano che questi assuma il debito del primo; il creditore (accollatario) rimane estraneo all'accordo ma se aderisce all'accollo può decidere se liberare il creditore o meno (in questo caso si crea un accollo cumulativo).

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