E' il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta esecuzione dell'obbligazione. Con l'adempimento cessa l'obbligazione e vengono meno sia ha la pretesa del creditore sia l'obbligo del debitore.
Fa propriamente riferimento a un comportamento del debitore mirato alla realizzazione tendenziale degli interessi del creditore, quindi si riferisce anche ai doveri di correttezza di entrambe le parti (art. 1175), alla diligenza (art. 1176) e la cooperazione del creditore (art. 1206).
Non è un atto libero, ciò che importa è l'attuazione del rapporto e anche nel caso di incapacità d'agire del debitore, questo è tenuto ad adempiere all'obbligazione, anche se (art. 1178) può richiedere il risarcimento del di eventuali danni subiti se il creditore ne approfitti della sua condizione di incapacità.
Una diversa prestazione di quella dedotta in obbligazione non potrà ne essere pretesa dal creditore né eseguita dal debitore per liberarsi: anche se l'ordinamento riconosce all'autonomia delle parti la possibilità di convenire una diversa prestazione (quantitativamente o qualitativamente).
(art. 1181) il creditore può rifiutare l'adempimento parziale, anche se questo potere non è assoluto. E' consentito il rifiuto salvo che “la legge o gli usi dispongano diversamente”, ad esempio quando è contrario ai doveri di solidarietà, ai canoni di correttezza o di buona fede.
RIFIUTO DI UNA PRESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA CONCORDATA (art. 1197). In questo caso però se il creditore è consenziente, il debitore si potrà liberare eseguendo un'altra prestazione.
Bisogna distinguere questa fattispecie dalla novazione, perché nella novazione si realizza una vicenda estintivo-costitutiva, mentre questo caso ha come effetto la modificazione del rapporto, è un negozio modificativo.
Diligenza del Debitore
Art. 1176, impone al debitore di essere diligente: i soggetti si devono comportare correttamente, ed anche il creditore, che non può pretendere di più di quanto previsto dal debitore.
Il comportamento che bisogna tenere è commisurato, in via di massima, dal legislatore al:
- comportamento del buon padre di famiglia, nelle cc.dd. obbligazioni di risultato
- quello che si richiede secondo la natura delle attività (adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di una professione, ad esempio il medico) cc.dd. Obbligazioni di mezzo
Anche se oggettiva, la diligenza è necessariamente specifica alla concreta obbligazione e fornisce utili indicazioni per individuare il comportamento da tenere nell'adempimento.
Deve essere, inoltre, al dovere di solidarietà (art.2 cost.) perché deve salvaguardare gli interessi l'interesse altrui, me nei limiti entro i quali ciò non comporti un sacrificio intollerabile per l'interesse proprio.
Inoltre, la diligenza è rilevante anche per la responsabilità: può costituire uno stato di colpa per l'inadempimento di una prestazione.
Per quanto riguarda il tempo dell'adempimento, in linea di principio, l'obbligazione va adempiuta alla scadenza.
Tutte le obbligazioni devono avere un termine di adempimento, anche se le parti possono prevederne la mancanza con un patto in cui il creditore si impegni a non chiedere la prestazione a tempo indeterminato, rendendo l'obbligazione inesigibile.
Salvo questo accordo, se il termine non è previsto, il creditore può esigere immediatamente l'adempimento, a meno che gli usi o la natura della prestazione non impongano la determinazione di un termine: in questo caso sta al giudice fissare la data se le parti non si accordano.
Se il termine di adempimento è nell'interesse del debitore (come avviene di solito), il creditore non potrà esigere prima della scadenza, ma il debitore potrà adempiere in ogni caso la prestazione.
Solo in alcuni casi il creditore potrà richiedere la prestazione immediata, si parla di decadenza del beneficio del termine, e si ha quando il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzieche aveva dato.
Se il termine è fissato nell'interesse del creditore, questo può pretendere l'adempimento in qualsiasi momento, mentre il debitore non potrà eseguirla anticipatamente.
Il luogo dell'adempimento è stabilito dalle parti o determinato dagli usi.
In mancanza si osservano 3 regole (art.1185):
- se l'obbligazione è di consegnare una cosa certa è determinata, la consegna deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava cosa quando l'obbligazione è sorta;
- se l'obbligazione ha per oggetto una somma di denaro, questa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell'obbligazione. Se questo domicilio e diverso da quello che aveva il creditore al tempo della nascita l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore ha diritto, previa dichiarazione al creditore, eseguire il pagamento al proprio domicilio;
- in tutti gli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Quando un debitore debba adempiere più obbligazioni della medesima specie allo stesso creditore, ma si presenti da lui per eseguire un solo pagamento, il legislatore riconosce al debitore il diritto di dichiarare al momento dell'adempimento e a prescindere dal consenso del creditore, quale debito intende estinguere.
In mancanza della dichiarazione del debitore, il potere di scelta spetterà al creditore che rilascerà apposita quietanza indicando il debito cui imputare il pagamento.
Se manca la specificazione della dichiarazione sulla quietanza accettata dal debitore, valgono le regole dell'art. 1193:
- mancando entrambe le dichiarazioni il pagamento deve essere imputato al debito scaduto
- se vi sono più debiti scaduti a quello meno garantito
- tra quelli più garantiti a quello più oneroso
- tra più debiti onerosi a quello più antico
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