Questo blog nasce come guida al complesso mondo del diritto privato! Non vuole assolutamente sostituirsi al manuale ma credo vi possa dare una mano per capire i concetti fondamentali, da integrare poi con il libro!

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venerdì 6 novembre 2009

Elementi della prestazione

L'art. 1174 c.c. mette in evidenza i due elementi essenziali delle obbligazioni:
  • INTERESSE DEL CREDITORE
  • PATRIMONIALITA '
L'interesse del creditore assume il carattere di elemento essenziale del rapporto obbligatorio e ne deve giustificare la nascita e l'accompagna per tutto la sua durata: se dovesse venir meno l'obbligazione si estinguerebbe o modificherebbe. L'interesse può anche essere non patrimoniale (diversamente dalla prestazione che deve essere economicamente valutabile).

La patrimonialità è l'elemento che contraddistingue le obbligazioni dagli obblighi ed indica la traduzione in termini monetari del comportamento al quale è tenuto il debitore.
Il problema è valutare un comportamento e tradurlo in termini monetari: la valutazione può essere svolta sulla base della considerazione che di quel comportamento facciano i soggetti (VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA PATRIMONIALITA') oppure sul determinato contesto sociale (VALUTAZIONE OGGETTIVA).
Il problema non si pone per quelle prestazioni che hanno una loro più o meno precisa valutazione di mercato, ma si pone in riguardo a tutti quei comportamenti, assunti come oggetto dell'obbligazione, che non ricevono dal mercato una considerazione.
Molto spesso, utili parametri sono le le previsioni di una clausola penale o di un corrispettivo, giacché queste previsioni indicherebbero che le parti hanno già valutato economicamente il comportamento.
La patrimonialità della prestazione è resa necessaria per distinguere le obbligazioni da una serie di doveri nei confronti dei quelli l'ordinamento non reputa di dover vincolare il soggetto allo stesso modo delle obbligazioni.
La prestazione ha natura patrimoniale quando è valutabile economicamente secondo la considerazione che di essa si ha in un contesto sociale e perché le persone sono disposte a un sacrificio economico per goderne dei vantaggi conseguenti. Ha dunque un carattere relativo (al contesto) e storico.
La patrimonialità non è mai lasciata al libero arbitrio dei soggetti: la prestazione deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore meritevole di tutela.

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